Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 23/05/1924 n. 827

c) le somme riferibili ad impegni registrati nelle scritture delle ragionerie in base ad atti formali

d) le somme riferibili ad ordinativi trasportati e relativi ad ordini di accreditamento per i quali non è consentito il trasporto nonché‚ quelle riferibili ad impegni assunti dai funzionari delegati e per i quali non è stato disposto il relativo pagamento

e) le somme riferibili alle spese di giustizia anticipate con i fondi della riscossione, alle vincite al lotto, a quelle di cui alla lettera l) del precedente art. 273 nonché‚ ad ogni altra spesa rimasta da pagare, non compresa nelle lettere di cui sopra

f) i residui di stanziamento delle spese in conto capitale, di cui all'art. 36, se- condo comma, della legge. La dimostrazione sarà corredata per le spese di cui alle lettere c) e d) degli elenchi compilati dai competenti uffici centrali e periferici nei quali siano indicati il nome del creditore, l'oggetto della spesa e la somma dovuta; per le spese di giustizia e di vincite al lotto di cui alla lettera e) da prospetti riassuntivi compilati per provincia o per compartimento; per le spese di cui alla lettera

f) da un raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessita di conservare la differenza in bilancio. Per singole partite la Corte dei conti può inoltre richiedere quei documenti che ritenga indispensabili per l'esercizio del suo riscontro. Per le spese di cui sia gi stato disposto nel nuovo esercizio, e fino alla data di compilazione del decreto di accertamento dei residui, il pagamento in con- to residui, può negli elenchi di cui alle lettere c) e d) sostituirsi, alla indicazione specifica delle singole partite quella complessiva dell'ammontare degli ordinativi od assegni emessi.

Art. 276 Gli impegni contratti ai termini dell'articolo 273 a tutto il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio può, dopo il 1° luglio, eseguirsi la liquidazione e disporsene il pagamento, purché‚ non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo capitolo, e si registri l'importo nell'esercizio nuovo, imputandolo al conto speciale dei residui dell'esercizio precedente, anche prima che tali residui siano definitivamente approvati con la legge sul rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso.

Art. 277 La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dello Stato, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali pei vari servizi. I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 22 del presente regolamento, debbono portare a corredo un certificato del consegnatario stesso, attestante il ricevimento del materiale e la iscrizione di esso nei relativi inventari. L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione delle spese e che debbono corredare il titolo di spesa, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'amministrazione deve conservare nei propri atti debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche. La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e d'imprescindibile necessita, e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento.

Art. 278. Il pagamento delle spese inscritte in bilancio e debitamente liquidate e giustificate viene ordinato

a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria

b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi

c) con ruoli per le spese fisse cioèè stipendi, pensioni ed altre d'importo scadenze determinate

d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Per i pagamenti delle spese di giustizia e delle vincite al lotto si osservano le disposizioni degli artt. 454 e 469 del presente regolamento e per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'esterno quelle dei successivi artt. 475 486.

Art. 278-bis. I titoli di spesa devono di regola, all'atto della emissione, in aggiunta alle altre indicazioni prescritte dal presente regolamento o da altre norme speciali o regolamentari, recare i codici per la classificazione funzionale ed economica della spesa, nonché‚ altri eventuali codici meccanografici. Negli ordini di accreditamento devono essere indicati anche i codici corrispondenti ai funzionari delegati ed ai titoli di contabilità speciale in favore dei quali vengono emessi. Per l'attuazione delle norme di cui ai precedenti commi spetta al ministero del tesoro di stabilire con propri decreti

a) i titoli di spesa sui quali dovranno indicarsi i codici di cui al primo comma

b) i codici per i funzionari delegati e per i titolari di contabilità speciale

c) le date a partire dalle quali i titoli di spesa e gli ordini di accreditamento dovranno recare l'indicazione dei codici.

Art. 279. Agli effetti di cui al 3° comma dell'articolo 50 della legge valgono come atti di autorizzazione della spesa anche gli ordini di accreditamento che vengono emessi per concedere aperture di credito a funzionari delegati nei casi e limiti consentiti. Non ha luogo l'applicazione del disposto di cui al citato 3° comma dell'art. 50 della legge quando per la natura della spesa l'autorizzazione di essa debba essere data prima dell'emissione del titolo di pagamento.

Art. 280. I titoli di spesa che si riferiscono a spese dell'esercizio in corso debbono es- sere distinti da quelli relativi a spese di esercizio scaduti. Questi ultimi titoli devono portare l'indicazione “anni precedenti” con la specificazione dell'esercizio a cui si riferiscono, nonché‚ l'indicazione del capitolo del bilancio dell'anno in corso o del capitolo aggiunto sotto il quale la somma venne riportata.

Art. 281. I titoli di spesa emessi dagli uffici amministrativi centrali sono firmati dai ministri competenti o dai funzionari da essi delegati che sottoscrivono pel ministro. La delegazione deve risultare da decreto del ministro sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti, ferma l'osservanza del disposto del- l'art. 271 del presente regolamento quando si tratti di titoli di spesa che costituiscono atti di impegno.

Art. 282. Gli assegni devono essere individuali. Sono anche considerati individuali quelli emessi per somma indivisa, sebbene sia richiesta la quietanza di più persone. Possono essere emessi ordinativi diretti collettivi per i pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

Art. 283. Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio sia in conto residui: 1° spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze; 2° spese da farsi ad economia; 3° spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa; 4° assegni fissi e indennità degli ufficiali sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese per il funzionamento dei corpi istituiti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni; 5° paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; 6° retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 7° somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché‚ alle navi viaggianti fuori dello Stato; 8° pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali la amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento; 9° spese da farsi in occorrenze straordinarie per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 10° ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

Art. 284. Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 del precedente art. 283, l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessita dei servizi. Siffatta incompatibilità sarà comprovata da decreti motivati del ministro o del capo dell'amministrazione centrale. Per le spese indicate ai detti numeri e per quelle di cui al n. 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 15 milioni, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti. Per le spese di cui al n. 8 di detto articolo devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro.

Art. 285. E' in facole dell'amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purché‚ l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'articolo 284.

Art. 286. Al pagamento degli stipendi ed assegni degli impiegati, delle pensioni, dei fitti, dei censi, dei canoni e di altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati, che non sia fatto mediante ordinativi diretti od assegni, si provvede con ordini emessi dalle delegazioni del tesoro, nelle forme stabilite dal presente regolamento sulla base di ruoli compilati dalle competenti amministrazioni centrali e visti dal direttore capo della ragioneria e dalla Corte dei conti. I ruoli di spese fisse devono essere individuali: per possono essere emessi ruoli collettivi, quando non si riferiscono a stipendi ed assegni congeneri, nel caso in cui si tratti di somme per le quali unico era l'originario avente diritto.

Art. 287. Mediante ordinativi sulle tesorerie, emessi dalle amministrazioni centrali vengono disposti pagamenti per i titoli seguenti

a) fondi di bilancio da versare ai conti correnti di amministrazioni o gestioni autonome

b) somme da versare o rimborsare al contabile del portafoglio

c) somme da versare con imputazione a entrate di bilancio

d) somme dovute dallo Stato e da compensare, a termini degli artt. 1285 e 1286 del codice civile

e) ritenute per imposte, tasse, e titoli diversi da versare allo Stato o ad enti autonomi

f) somme dovute per qualsiasi altro titolo che non determini effettivo movimento di denaro. Pure con ordinativi si provvede al pagamento degli stipendi ed assegni fissi nei casi in cui non si effettui mediante ruoli o, per i personali militari con aperture di credito, nonché‚ al pagamento di ogni altra spesa che interessi il personale dell'amministrazione dello Stato. Gli ordinativi possono emettersi anche per il pagamento di qualsiasi altra spesa quando l'amministrazione lo giudichi opportuno. Sezione II Procedimento per l'emissione dei titoli di spesa.

Art. 288. In ciascuna amministrazione centrale gli uffici ai quali è affidata la trattazione amministrativa degli affari, fatta la liquidazione della spesa da pagare o da rimborsare, trasmettono alla rispettiva ragioneria con apposito elenco descrittivo il titolo di spesa unendovi a corredo i necessari documenti.

Art. 289. Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione della spesa ed accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio e quando nulla trovi da osservare, il direttore capo della ragioneria appone il visto sul titolo di spesa. Qualora, per qualsiasi motivo d'irregolarità, non ritenga di potere apporre il suo visto agli atti di impegno di spesa o ai titoli di pagamento emessi dall'ufficio amministrativo ne comunica le ragioni al competente direttore generale. Ove questi insista perché‚ gli atti o i titoli abbiano corso, il direttore capo di ragioneria, se persiste nel suo dissenso, ne riferisce direttamente al ministro ai sensi dell'art. 64 della legge.

 

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